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giovedì, marzo 01, 2007

L'allenatore tenace

Il Giudice Unico Provinciale nell'omologare la gara in oggetto ha preso visione del rapporto arbitrale e del referto di gara constatando che:

a.. Nel corso del 1° set sul punteggio di 5-8, l'allenatore della Società B.V. Signor S. B. dopo l'ultimo avvertimento proseguiva nel contestare la coppia arbitrale e quindi veniva sanzionato con un giallo;

b.. Nell'intervallo tra il primo e il secondo set il signor S. B. contestava, offendeva e minacciava il primo arbitro tanto che veniva sanzionato con l'espulsione. Recatosi in tribuna ancora sul punteggio di 0-0, cioè nell'intervallo tra il 1° e il 2° set, il tecnico S. B. continuava ad inveire contro gli arbitri proferendo offese e minacce, per cui veniva sanzionato con la squalifica;

c.. Nel corso del 3° set, il signor S. B. nonostante diffidato, dalla tribuna dava direttive alla squadra in campo mentre nel successivo 4° set sul punteggio di 16-12, proferiva delle nuove offese all'indirizzo degli arbitri particolarmente pesanti nei confronti del primo arbitro;

d.. Rilevato che il pubblico al seguito della Società B. V. nel corso della gara ed in particolare nel 2° e 4° set, ha offeso gli arbitri;

e.. Rilevato che il capitano della squadra ed il dirigente accompagnatore della Società B. V. non hanno collaborato con gli arbitri;

f.. Tutto ciò premesso,

IL GIUDICE UNICO

Ritenuto che nel comportamento del tecnico S. B., del pubblico al seguito della squadra B. V., del dirigente accompagnatore e del capitano, sia riscontrabile violazione delle norme regolamentari vigenti nonché responsabilità oggettiva della Società;

RICHIAMATO

a) Gli articoli 8 - 11 del Regolamento Giurisdizionale
b) gli articoli dal 33 al 57 sempre del Regolamento Giurisdizionale, e specificatamente l'articolo 46 riguardante la sospensione da ogni attività federale;

DELIBERA

1.. Di omologare la gara con il risultato conseguito sul campo e quindi di assegnare la vittoria alla Società B. V. con il punteggio di 3 - 2 e parziali 22/25 25/22 21/25 25/22 15/11

2.. Di sospendere da ogni attività federale ( 6 penalità) il tecnico S. B. per giorni 177 e cioè dal 6 maggio 2006 al 28 ottobre 2006 compresi;

3.. Di sanzionare con la multa di € 150,00 la Società B. V. per responsabilità oggettiva del pubblico al seguito della squadra

4.. Di Sospendere da ogni attività federale per gg. 7 il dirigente accompagnatore della Società B. V. signor L. C. e precisamente dal 6 al 12 maggio 2006, compreso, per non essere intervenuto a tutelare gli arbitri e a far desistere dall'atteggiamento offensivo del pubblico e del tecnico nei confronti dei direttori di gara;

5.. Ammonizione con diffida al capitano della Società B. V. signor P. M.per non aver collaborato con gli arbitri

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