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martedì, marzo 06, 2007

La minaccia

Gara DMA n° 933 C. VOLLEY - N.G.1950

Il G.U.R. Campania,
- Letti gli atti ufficiali di gara
- Esperiti ulteriori accertamenti
- Ascoltato l'arbitro della gara
- Accertato che, per tutta la durata dei primi due set il pubblico locale rumoreggiava, protestava partecipava allo svolgersi della gara in maniera attiva e colorita, ma senza produrre particolari atti, tali da ledere la persona del g.d.g.;

che alla fine del secondo set mentre l'arbitro si portava verso il tavolo del segnapunti veniva affiancato dal dirigente del C. VOLLEY, Sig. C. L. il quale, senza mezzi termini, proferiva minacce palesi tese a ledere l'incolumità dello stesso se non avesse favorito la squadra locale;
che l'arbitro, scosso dall'episodio, riteneva opportuno, senza valutare altra decisione, di continuare pro-forma l'incontro informando del fatto il capitano della squadra N.G.1950
P.Q.M.
- Il GUR sostiene che l'atteggiamento posto in essere dal dirigente del C. VOLLEY Sig. C. L. è oltremodo lesivo delle regole fondamentali dello spirito sportivo, della lealtà e della correttezza; che tale atteggiamento produceva una forte coazione psicologica sul g.d.g. tale da scatenargli un eccessivo timore sulla sua incolumità tanto da decidere , senza mettere in atto nessuna delle procedure tipiche di quando si paventano episodi o tentativi di episodi di violenza (intervento della Forza Pubblica), di continuare pro-forma la gara.

- Il GUR ritiene che indubbiamente il g.d.g. fortemente impaurito, ha ritenuto opportuno salvaguardarsi cambiando il metro di valutazione nell'arbitraggio della gara favorendo la rimonta e la vittoria della squadra del C. VOLLEY, ma una minaccia promessa ed eventuale, surrogata da una effettiva concretizzazione materiale dell'evento dannoso non ipotizza una consecutio sine qua non decisiva a supportare il fatto illecito che comporti l'omologa della gara con il risultato più sfavorevole per il C. VOLLEY, bensì è un comportamento da condannare, che ha comunque sortito l'effetto voluto: coartare l'arbitro e metterlo in condizione di non essere più in grado, in quel momento, di essere capace di intendere e volere, dimenticando di mettere in pratica quanto normalmente è richiesto negli episodi del genere e inficiando tutto quanto da quel momento in poi è stato posto in essere.
- Il GUR pertanto
DELIBERA
- Di sospendere a tempo indeterminato, cautelativamente, da ogni attività federale il dirigente del C. VOLLEY Sig. C. L. e trasmettere gli atti alla Procura Federale perchè, nonostante tutto si reputa lo stesso aver posto in essere un comportamento altamente antisportivo, tale da presupporre una casistica di sanzione superiore alle proprie competenze;
- Multare la società C. VOLLEY di euro 350,00 per il comportamento tenuto dal proprio tesserato;
- Di disporre la ripetizione della gara in oggetto

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