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sabato, marzo 24, 2007

Le iniziative dei tifosi

Per la rubrica mai dire volley, ecco cosa fanno i tifosi esagitati...

Sxx Fxxxxx Dx Nxxxxxx - Multa di € 2.000,00 nonché obbligo di disputare a porte chiuse tre partite casalinghe, per aver i propri sostenitori reiteratamente offeso e minacciato, anche a fine gara, la coppia arbitrale; nonché per aver alcuni colpito gli arbitri con ripetuti sputi ed infine, per aver alcuni esagitati aggredito a pugni e calci entrambi i direttori di gara al termine dell'incontro.

martedì, marzo 06, 2007

La minaccia

Gara DMA n° 933 C. VOLLEY - N.G.1950

Il G.U.R. Campania,
- Letti gli atti ufficiali di gara
- Esperiti ulteriori accertamenti
- Ascoltato l'arbitro della gara
- Accertato che, per tutta la durata dei primi due set il pubblico locale rumoreggiava, protestava partecipava allo svolgersi della gara in maniera attiva e colorita, ma senza produrre particolari atti, tali da ledere la persona del g.d.g.;

che alla fine del secondo set mentre l'arbitro si portava verso il tavolo del segnapunti veniva affiancato dal dirigente del C. VOLLEY, Sig. C. L. il quale, senza mezzi termini, proferiva minacce palesi tese a ledere l'incolumità dello stesso se non avesse favorito la squadra locale;
che l'arbitro, scosso dall'episodio, riteneva opportuno, senza valutare altra decisione, di continuare pro-forma l'incontro informando del fatto il capitano della squadra N.G.1950
P.Q.M.
- Il GUR sostiene che l'atteggiamento posto in essere dal dirigente del C. VOLLEY Sig. C. L. è oltremodo lesivo delle regole fondamentali dello spirito sportivo, della lealtà e della correttezza; che tale atteggiamento produceva una forte coazione psicologica sul g.d.g. tale da scatenargli un eccessivo timore sulla sua incolumità tanto da decidere , senza mettere in atto nessuna delle procedure tipiche di quando si paventano episodi o tentativi di episodi di violenza (intervento della Forza Pubblica), di continuare pro-forma la gara.

- Il GUR ritiene che indubbiamente il g.d.g. fortemente impaurito, ha ritenuto opportuno salvaguardarsi cambiando il metro di valutazione nell'arbitraggio della gara favorendo la rimonta e la vittoria della squadra del C. VOLLEY, ma una minaccia promessa ed eventuale, surrogata da una effettiva concretizzazione materiale dell'evento dannoso non ipotizza una consecutio sine qua non decisiva a supportare il fatto illecito che comporti l'omologa della gara con il risultato più sfavorevole per il C. VOLLEY, bensì è un comportamento da condannare, che ha comunque sortito l'effetto voluto: coartare l'arbitro e metterlo in condizione di non essere più in grado, in quel momento, di essere capace di intendere e volere, dimenticando di mettere in pratica quanto normalmente è richiesto negli episodi del genere e inficiando tutto quanto da quel momento in poi è stato posto in essere.
- Il GUR pertanto
DELIBERA
- Di sospendere a tempo indeterminato, cautelativamente, da ogni attività federale il dirigente del C. VOLLEY Sig. C. L. e trasmettere gli atti alla Procura Federale perchè, nonostante tutto si reputa lo stesso aver posto in essere un comportamento altamente antisportivo, tale da presupporre una casistica di sanzione superiore alle proprie competenze;
- Multare la società C. VOLLEY di euro 350,00 per il comportamento tenuto dal proprio tesserato;
- Di disporre la ripetizione della gara in oggetto

giovedì, marzo 01, 2007

L'allenatore tenace

Il Giudice Unico Provinciale nell'omologare la gara in oggetto ha preso visione del rapporto arbitrale e del referto di gara constatando che:

a.. Nel corso del 1° set sul punteggio di 5-8, l'allenatore della Società B.V. Signor S. B. dopo l'ultimo avvertimento proseguiva nel contestare la coppia arbitrale e quindi veniva sanzionato con un giallo;

b.. Nell'intervallo tra il primo e il secondo set il signor S. B. contestava, offendeva e minacciava il primo arbitro tanto che veniva sanzionato con l'espulsione. Recatosi in tribuna ancora sul punteggio di 0-0, cioè nell'intervallo tra il 1° e il 2° set, il tecnico S. B. continuava ad inveire contro gli arbitri proferendo offese e minacce, per cui veniva sanzionato con la squalifica;

c.. Nel corso del 3° set, il signor S. B. nonostante diffidato, dalla tribuna dava direttive alla squadra in campo mentre nel successivo 4° set sul punteggio di 16-12, proferiva delle nuove offese all'indirizzo degli arbitri particolarmente pesanti nei confronti del primo arbitro;

d.. Rilevato che il pubblico al seguito della Società B. V. nel corso della gara ed in particolare nel 2° e 4° set, ha offeso gli arbitri;

e.. Rilevato che il capitano della squadra ed il dirigente accompagnatore della Società B. V. non hanno collaborato con gli arbitri;

f.. Tutto ciò premesso,

IL GIUDICE UNICO

Ritenuto che nel comportamento del tecnico S. B., del pubblico al seguito della squadra B. V., del dirigente accompagnatore e del capitano, sia riscontrabile violazione delle norme regolamentari vigenti nonché responsabilità oggettiva della Società;

RICHIAMATO

a) Gli articoli 8 - 11 del Regolamento Giurisdizionale
b) gli articoli dal 33 al 57 sempre del Regolamento Giurisdizionale, e specificatamente l'articolo 46 riguardante la sospensione da ogni attività federale;

DELIBERA

1.. Di omologare la gara con il risultato conseguito sul campo e quindi di assegnare la vittoria alla Società B. V. con il punteggio di 3 - 2 e parziali 22/25 25/22 21/25 25/22 15/11

2.. Di sospendere da ogni attività federale ( 6 penalità) il tecnico S. B. per giorni 177 e cioè dal 6 maggio 2006 al 28 ottobre 2006 compresi;

3.. Di sanzionare con la multa di € 150,00 la Società B. V. per responsabilità oggettiva del pubblico al seguito della squadra

4.. Di Sospendere da ogni attività federale per gg. 7 il dirigente accompagnatore della Società B. V. signor L. C. e precisamente dal 6 al 12 maggio 2006, compreso, per non essere intervenuto a tutelare gli arbitri e a far desistere dall'atteggiamento offensivo del pubblico e del tecnico nei confronti dei direttori di gara;

5.. Ammonizione con diffida al capitano della Società B. V. signor P. M.per non aver collaborato con gli arbitri

martedì, febbraio 27, 2007

L'incitatore

Continuiamo con la rubrica (con le X ho nascosto il nome del giocatore, con le Y il nome della squadra)

XXXXXXX XXXXXXXXXXXXX (YYY YYYYYY YYYYYY BA) squalifica per tre giornate per sommadi penalità conseguite in campo e per avere, a seguito dell'espulsione, incitato con veemenza il pubblico sostenitore ad aggredire fisicamente l'arbitro, come poi verificatosi; al termine della gara lo stesso atleta perseverava nel proprio comportamento minacciando verbalmente gli atleti avversari. (8 penalità).

YYY YYYYYY YYYYYY BA - Multa di € 850,00 perché il pubblico sostenitore, per tutta la durata dell'incontro, ha minacciato verbalmente gli arbitri e gli atleti avversari; inoltre, nel corso del 3°set, a seguito di alcune sanzioni disciplinari comminate dagli arbitri, il pubblico sostenitore invadeva il terreno di gioco, provocando una sospensione dell'incontro per dieci minuti; in tale occasione un esagitato raggiungeva il seggiolone arbitrale e colpiva la coscia sinistra del direttore di gara con due pugni, parzialmente recidiva.

domenica, febbraio 25, 2007

Nuova rubrica

Con oggi si apre una nuova rubrica che si spera sarà settimanale. La chiameremo Mai dire volley
Di cosa tratta la rubrica? Siccome siamo polemici, testardi, sbruffoni, ecc ecc, riguarderà tutte le delibere dai campionati di tutta Italia per quanto riguarda: ricorsi, proteste, squalifiche.

Ovviamente è tutto rigorosamente vero, quindi buona lettura.
Per il primo numero.... IL MILLANTATORE

Multa di € 150,00 perché un isolato sostenitore millantando la qualifica di Presidente, si introduceva illegittimamente nello spogliatoio arbitrale, a fine gara, assumendo un comportamento gravemente protestatario nei confronti del 1°arbitro, e richiamo per tracciatura delle linee del campo non regolamentari.